Rispondenza

Mettere in regola un impianto non dotato della Dichiarazione di Conformità è possibile rilasciando per lo stesso la Dichiarazione di Rispondenza.

Da una recente statistica è emerso che in Italia almeno il 20 % degli impianti elettrici non sono dotati della Dichiarazione di Conformità prevista per Legge, con punte che arrivano al 60 % in alcune aree geografiche. L’obbligo deriva dalla Legge 46/1990, che istituiva la figura dell’installatore abilitato e introduceva il modello di dichiarazione di conformità, che attestava la corretta esecuzione a regola d’arte dell’impianto. La successiva istituzione del D. M. 37/2008 non mutava sostanzialmente le cose, ma stabiliva che per gli impianti non dotati di documentazione di conformità era possibile rilasciare una dichiarazione di rispondenza, equipollente, previa verifica dell’effettivo stato di “regola dell’arte” dell’impianto.

Tali concetti si inseriscono nell’ambito del D. Lgs. 81/2008 in ragione di quanto prescritto dall’Art. 81 (impianti e apparecchiature elettriche): “tutti i materiali, macchinari ed apparecchiature, nonché le installazione e gli impianti elettrici, devono essere progettati, realizzati e costruiti a regola d’arte”. Specifica inoltre al seguente Comma che “si considerano a regola d’arte installazioni e impianti realizzati secondo le pertinenti normative”.

Obblighi del datore di lavoro

Il Datore di Lavoro ha l’obbligo di far lavorare i dipendenti con impianti elettrici riconosciuti a norma, ovvero dotati di dichiarazione di conformità oppure, se questa non è più reperibile, di rispondenza.

Se è dunque tollerabile che l’impianto elettrico di una abitazione privata, realizzato in tempi passati, possa non essere dotato della documentazione di conformità prevista, questa situazione diventa intollerabile nei luoghi di lavoro, esponendo il D. L. a responsabilità difficilmente confutabili.

La verifica della presenza o meno di tutta la documentazione dell’impianto elettrico prevista per Legge è il primo passo essenziale da eseguire nell’ambito della valutazione del rischio elettrico. La rispondenza alla normativa vigente è infatti un requisito essenziale per poter riconoscere un impianto realizzato a regola d’arte, ovvero con un livello di rischio accettabile in ragione di quanto prescritto dalle norme tecniche. Dal momento in cui, nell’ambito di una valutazione di rischio elettrico, emerge che lo stesso non è dotato della dichiarazione di conformità, il rischio è da considerarsi automaticamente inaccettabile. Tale considerazione deriva dal fatto che non è adeguato a ciò che prescrivono le norme tecniche per la riduzione dello stesso ad un livello accettabile.

La presenza della documentazione di conformità, ovvero progetti e dichiarazioni di conformità o rispondenza, è pertanto un pre-requisito essenziale per la positività della valutazione del rischio elettrico

Un impianto elettrico non può in nessun caso essere considerato "sicuro" in assenza della Dichiarazione che ne attesta la rispondenza alla regola dell'arte, sia essa una Conformità o una Rispondenza.

Cosa possiamo fare

L’attività di supporto offerta da Hoffen Group è  basata sull’esperienza di oltre 15 anni nel settore elettrico. L’esclusiva metodologia applicata è affine a quanto effettuato per le valutazioni dei rischi, sulla base di modelli redatti secondo standard da noi sviluppati.

  • La prima fase consiste nell’analisi documentale e di fatto dell’impianto, per identificare e classificare le non conformità riscontrate. Vengono generate delle schede di valutazione delle non conformità, che permettono all’azienda di comprendere in maniera rapida e intuitiva la gravità di quanto riscontrato. Vengono infine indicate le misure di miglioramento da intraprendere per ricondurre l’impianto alla regola dell’arte.
  • Segue la fase di progettazione degli interventi di messa a norma che vengono concordati con l’azienda.
  • Gli interventi di messa a norma progettati dovranno essere quindi realizzati dall’azienda. Possiamo supportare sia la fase realizzativa (direzione dei lavori) che la scelta della ditta esecutrice mediante la redazione della documentazione di capitolato. Possiamo infine poter seguire direttamente la realizzazione degli interventi mediante le nostre aziende installatrici partner.
  • Al termine dei lavori i nostri professionisti interni, dotati delle abilitazioni previste per Legge, rilasceranno la dichiarazione di rispondenza dell’impianto.

D.M. 37/2008, Art. 7, Comma 6 e S.M.I