Superbonus 110%: si parte!

Pubblicate le linee guida dell’Agenzia delle Entrate sull’incentivo.

Restano ancora alcuni dubbi ma il solco è tracciato.

Sono finalmente state pubblicate le linee guida dell’Agenzia delle Entrate in merito alle modalità di erogazione dell’incentivo “Superbonus 2020”, conosciuto come 110 %. Le linee guida hanno sintetizzato e chiarito quanto in precedenza riportato sui Decreti emanati, seppure non sciolgano completamente i dubbi soprattutto relativi alle modalità di cessione del credito d’imposta. 

Infatti è ormai chiaro che gran parte degli interessati vorrebbe effettuare gli interventi sfruttando lo “sconto in fattura” del 100 % da parte dell’impresa che realizzerà le opere. Rimane da capire come l’impresa potrà poi “convertire in liquidità” i crediti d’imposta maturati, cedendoli a terzi intermediari che li acquisteranno a tassi ancora ad oggi non chiariti.

Facciamo un po’ di ordine in quanto prevede il superbonus del 110 %.

Il Decreto Rilancio, nell’ambito delle misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha incrementato al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (cd. Superbonus).

Altra importante novità, introdotta dal Decreto Rilancio, è la possibilità generalizzata di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (cd. sconto in fattura) o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

Tale possibilità, infatti, permette di eseguire gli interventi minimizzando l’esborso economico da parte dei propietari degli immobili.

Si tratta certamente di una occasione irripetibile per rinnovare ed efficientare immobili datati, ma non solo, ottimizzando al massimo la spesa o garantendosi un discreto rendimento sul capitale investito.

Interventi trainanti e trainati

Il Decreto Rilancio divide gli interventi eseguibili in due categorie: i cosiddetti interventi “trainanti” e quelli denominati invece interventi “trainati”. Appartengono alla prima categoria i seguenti interventi:

  • isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo o dell’unità immobiliare sita all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici, o con impianti per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  • interventi antisismici

Effettuando uno o più interventi trainanti è possibile usufriure del superbonus 110 % sia su di essi che sugli interventi trainati effettuati congiuntamente ad essi. Appartengono alla categoria degli interventi trainati i seguenti:

  • Sostituzione degli infissi;
  • installazione di impianti fotovolotaici, eventualmente dotati di sistema di accumulo;
  • Installazione di pannelli solari;
  • Installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici
  • Sostituzione di caldaie, pompe di calore e generatori in genere, anche per impianti autonomi e non centralizzati

Vincoli e limiti

Per potersi veder riconosciuto il superbonus del 110 % è indispensabile che l’edificio guadagni due classi energetiche, o che comunque raggiunga la massima classe energetica possibile.

Tale vincolo, apparentemente banale, estromette di fatto un considerevole numero di interventi “non radicali”, soprattutto se effettuati su un parco edilizio datato e formato da edifici profondamente calati nella classe G. in tale contesto risulta oneroso già solo far emergere l’edificio alla classe F, per poi dover ulteriormente guadagnare la classe E a fronte di interventi sempre più gravosi.

Inoltre l’impostazione del decreto è tale per cui rende estremamente complesso l’accesso al superbonus per i singoli appartamenti di complessi condominiali che intervengano individualmente. Tende a privilegiare gli edifici indipendenti, in tutte le sue forme (isolati, a schiera, plurifamilari etc) oppure gli interventi su interi condomini.

Gli importi dei lavori che verranno effettuati dovranno inoltre essere comparabili e compatibili con quelli dei principali prezzari di riferimento, al fine di evitare “manovre furbe” che si sa, in questi casi sono sempre dietro l’angolo.

Altre considerazioni

Si sottolinea che la cessione del credito di imposta e lo sconto in fattura sono ottenibili anche nel caso in cui l’intervento risulti incentivabile con percentuale inferiore al 110 %, come ad esempio per la sostituzione degli infissi (50%), bonus facciate (90 %) e così via. In tale contesto il committente dei lavori sarà tenuto a pagare alla ditta la sola quota residuale per il raggiungimento del 100 % dell’importo pattuito.

Rimangono infine sempre da definire le modalità di cessione dei crediti di imposta e sconto in fattura. Il “mercato dei crediti d’imposta” dovrà in qualche modo essere regolamentato, ma al momento non è ancora chiaro come. Difficilmente le imprese si imbarcheranno per tale rotta senza avere prima la certezza di cosa aspettarsi…

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