Il 17 Aprile 2025 è stato approvato il nuovo Accordo Stato-Regioni che aggiorna e sostituisce integralmente i precedenti in materia di formazione obbligatoria sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Questo importante aggiornamento, volto a rendere più efficaci e uniformi i percorsi formativi, è stato ufficialmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025.
Hoffen Group S.r.l., da sempre attenta alle evoluzioni normative, propone una panoramica dettagliata sulle novità e gli impatti di questo accordo per aziende, lavoratori e datori di lavoro.
NOVITÀ PRINCIPALI
1. Formazione dei Datori di Lavoro
◦ Obbligo Formativo: Introdotto l’obbligo di formazione per tutti i datori di lavoro, anche se non assumono direttamente il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).
◦ Durata del Corso: 16 ore, con moduli che coprono aspetti normativi, organizzativi e di gestione.
◦ Modulo Aggiuntivo per Cantieri: Per i datori di lavoro che operano in cantieri temporanei o mobili, è previsto un modulo aggiuntivo di 6 ore focalizzato sui rischi specifici del settore edile.
◦ Aggiornamento: 6 ore ogni 5 anni.
2. Formazione dei Dirigenti
◦ Durata Ridotta: La durata del corso base è ridotta da 16 ore a 12 ore.
◦ Modulo Aggiuntivo per Cantieri: Per i dirigenti di imprese affidatarie nei cantieri temporanei e mobili, è previsto un modulo aggiuntivo e obbligatorio di 6 ore, focalizzato sui rischi specifici del settore edile.
◦ Aggiornamento: 6 ore ogni 5 anni.
3. Formazione dei Preposti
◦ Durata Aumentata: La durata del corso passa da 8 ore a 12 ore.
◦ Aggiornamento: l’ aggiornamento diventa biennale di 6 ore.
4. Modalità Didattiche
◦ Il nuovo Accordo mantiene la formazione in presenza come modalità principale. La formazione in videoconferenza sincrona e in modalità e-learning è ammessa, ma non per tutte ile tipologie di corsi.
5. Soggetti Formatori
◦ Accreditamento Regionale: I soggetti formatori devono essere accreditati dalle Regioni.
◦ Esperienza Triennale: I soggetti formatori devono aver maturato almeno tre anni di esperienza documentata in materia di formazione sulla salute e sicurezza.
◦ Autocertificazione: È prevista la possibilità per i datori di lavoro di organizzare direttamente i corsi di formazione sulla sicurezza nei confronti dei propri lavoratori, preposti e dirigenti, rivestendo il ruolo di soggetto formatore.
6. Verifica Finale di Apprendimento
◦ Obbligo di Verifica: È obbligatoria una verifica finale dell’apprendimento per tutti i percorsi formativi e di aggiornamento seguendo specifiche modalità di verifica.
7. Periodo Transitorio
◦ Durata del Periodo Transitorio: Per i primi 12 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo, i corsi potranno essere svolti secondo le vecchie disposizioni. I datori di lavoro dovranno completare la nuova formazione entro 24 mesi, salvo riconoscimento dei corsi già effettuati se conformi.
Per lavoratori, dirigenti e preposti, la formazione pregressa resta valida. Tuttavia, i preposti formati o aggiornati oltre due anni prima dovranno effettuare l’aggiornamento entro 12 mesi.
Conclusione
Il nuovo Accordo Stato-Regioni rappresenta un passo significativo verso una formazione più strutturata, uniforme e orientata alla pratica in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Non lasciare che le novità normative ti colgano impreparato.
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